Italia — Fondamento normativo principale
Art. 8-ter · Legge 12 febbraio 2019, n. 12
“Le tecnologie basate su registri distribuiti producono gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento eIDAS.”
Art. 8-ter · Legge di conversione del D.L. 135/2018 · «Decreto Semplificazioni»
Questa disposizione equipara esplicitamente il timestamp su blockchain — come quello prodotto dal protocollo OpenTimestamps — alla validazione temporale notarileprevista dall'eIDAS Art. 41.
In termini pratici: un certificato Incipite produce in Italia gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica previsti dall'art. 41 eIDAS. Si tratta di un timestampnon qualificato (non è emesso da una TSA accreditata ETSI), ma la legge italiana equipara esplicitamente la blockchain a questo standard — il giudice non può rifiutarlo a priori. La legge riconosce già il valore probatorio di questi strumenti — non è necessario attendere che un giudice si esprima caso per caso.
Nessun altro paese europeo ha legiferato in modo così diretto e specifico sulla blockchain. L'Italia ha anticipato di fatto l'intero dibattito europeo sulla questione.